A stabilirlo è la Giunta Regionale del Veneto con propra DGR n. 422 / 2018, pubblicata sul BUR del 24.4.2018.
Al punto 2) è specificato che “nel territorio regionale va consentito lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia, con esclusione dei circuiti commerciali nonchè dei canili e dei rifugi per cani, anche in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) nel rispetto di quanto previsto all’Allegato VI, capo III, sezione 1, paragrafo 3 del Reg. UE 142/2011, lett. a), in cui si prevede che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi”.
Rimane comunque a carico del cittadino l’onere di far intervenire il veterinario, il quale dovrà certificare che l’animale non è deceduto per malattie infettive. Il certificato dovrà essere consegnato all’ASL di competenza che provvederà, nel caso trattasi di cani, alla cancellazione dall’anagrafe canina.