ISCRIZIONE IN ANPR
(ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE)
CONTATTI
UFFICIO ANAGRAFE
Piazza Vittorio Bachelet, n. 5
Orario di apertura al pubblico: LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ dalle 8.30 alle 12.30 - MARTEDÌ dalle 15 alle 17.30
Telefoni 049 8888306 - 049 8888354
E – mail : residenze@comune.vigodarzere.pd.it
PEC : vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net
Si definisce iscrizione presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente il:
- TRASFERIMENTO IN ITALIA DEL CITTADINO STRANIERO O COMUNITARIO NON RESIDENTE IN ALTRO COMUNE ITALIANO;
- NUOVA ISCRIZIONE DEL CITTADINO IRREPERIBILE.
CITTADINO COMUNITARIO
I cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione europea, e i loro familiari, possono liberamente circolare e soggiornare in Italia nel rispetto di una serie di adempimenti.
Per soggiorni inferiori a 90 giorno non è richiesta alcuna formalità oltre al possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza; trascorso tale periodo, i cittadini sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.
Il diritto di soggiorno è infatti riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, che segue un corso di studi e che dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.
Per richiedere la prima residenza in Italia con provenienza dall'estero o il cambio di residenza da altro comune italiano è necessario presentare:
- dichiarazione di residenza;
- passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
- codice fiscale;
- documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato B;
- marca da bollo di euro 16 per la richiesta dell'attestato di iscrizione anagrafica, che verrà rilasciato non appena conclusa la pratica;
CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO
I cittadini di Stato terzo che intendono chiedere la residenza nel Comune di Vigodarzere devono presentare:
- dichiarazione di residenza;
- passaporto valido (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
- permesso di soggiorno in corso di validità;
- codice fiscale;
- documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato A (come predisposto dal Ministero dell'Interno);
COME E DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di residenza, scaricabile dalla sezione documenti di questa pagina, deve essere:
- correttamente compilata in tutte le parti;
- sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;
- accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni;
La dichiarazione di residenza può essere presentata scegliendo una sola delle modalità sotto indicate.
- personalmente previo appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe situato in Piazzale Vittorio Bachelet n. 5, telefonando al numero 049 8888354/306
- a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo COMUNE DI VIGODARZERE, Piazza Vittorio Bachelet, 5 – 35010 VIGODARZERE;
- per via telematica:
- trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo PEC vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net ; oppure - sottoscritta e acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso la posta elettronica semplice all'indirizzo residenze@vigodarzerenet.it; - attraverso il portale del Ministero dell’Interno ANPR: si vada la sezione del sito dedicata.
ACCERTAMENTI
Gli accertamenti sono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino: gli incaricati della Polizia Locale effettuano il sopralluogo nei soli giorni e orari indicati nel modulo di dichiarazione.
Per consentire lo svolgimento dell'attività di controllo è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere.
L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.
Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del DPR 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione del cittadino (art. 18 Dpr 223/1989) decorre la nuova residenza.
L'eventuale annullamento dell'iscrizione anagrafica avviene dopo 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione, qualora gli accertamenti non siano andati a buon fine. Termine oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso.
NORMATIVA
D.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
D.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"