Modulistica

CIE - Carta d'identità elettronica

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA – CIE

 

Ufficio Anagrafe - Piazza Vittorio Bachelet, n. 5 - Piano Terra

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

MATTINA lunedì , martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e

POMERIGGIO martedì dalle 15:00 alle 17:30

MERCOLEDÌ CHIUSO 

 

LA PAGINA E' AGGIORNATA IN TEMPO REALE.

PER I RESIDENTI SI ACCEDE SENZA APPUNTAMENTO.

PER I NON RESIDENTI LA CARTA D'IDENTITA' SI RILASCIA SU APPUNTAMENTO. 

LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA ARRIVA A CASA ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI: PRESENTARSI PERSONALMENTE ALLO SPORTELLO

 

PUÒ ESSERE EMESSA SOLO PREVIO PAGAMENTO:   il costo per il rilascio della CIE è di € 22,00 da pagare tramite il portale PagoPA (https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html – PRENDERE VISIONE DELLE ISTRUZIONI IN FONDO ALLA PAGINA).

 

NON È PIÙ POSSIBILE RILASCIARE LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA, SALVO CASI PARTICOLARI COMPROVATI

Consente ai cittadini italiani di viaggiare all'estero in determinati Paesi (https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_it.htm).

Per i cittadini italiani sottoposti a pena, che non permette l’espatrio, per i cittadini stranieri e per i cittadini comunitari verrà emessa una CIE NON VALIDA PER L’ESPATRIO.

Il documento permette di accedere ai servizi online erogati dalle pubbliche amministrazioni (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/)

È possibile rinnovare la CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA non prima di 6 MESI dalla scadenza.

 

COSA SI DEVE PRESENTARE PER IL RILASCIO?

Il CITTADINO ITALIANO deve presentare:

  • la precedente carta d'identità (non in caso di prima emissione) oppure la copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso di furto o smarrimento della precedente carta di identità;
  • un documento valido di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso (i testimoni non sono necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal Comune di Vigodarzere negli ultimi 10 anni);
  • la tessera sanitaria;
  • una fototessera di massimo 6 mesi prima;
  • ricevuta dell’eseguito pagamento.

Il CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA deve presentare:

  • la Carta d’Identità del proprio Stato di appartenenza in corso di validità oppure il Passaporto in corso di validità;
  • la tessera sanitaria;
  • una fototessera di massimo 6 mesi prima;
  • ricevuta dell’eseguito pagamento;
  • la precedente carta d’identità (se si era già in possesso di una carta d’identità).

Il CITTADINO STRANIERO deve presentare:

  • il Passaporto in corso di validità;
  • la tessera sanitaria;
  • una fototessera di massimo 6 mesi prima;
  • ricevuta dell’eseguito pagamento;
  • la precedente carta d’identità (se si era già in possesso di una carta d’identità).

QUAL È LA DURATA DELLA CIE?

 

Per il CITTADINO MAGGIORENNE la durata è di 10 anni.

Per il CITTADINO di età compresa tra i 3 e i 18 anni la durata è di 5 anni.

Per il CITTADINO di età inferiore ai 3 anni la durata è di 3 anni.

 

QUAL È LA PROCEDURA ALLO SPORTELLO PER IL RILASCIO DELLA CIE?

 

Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, tramite posta raccomandata.

È possibile indicare una persona delegata al ritiro del documento, diversa dall’intestatario della CIE, per farlo bisogna dare le sue generalità all’operatore comunale al momento della richiesta.

Se il soggetto intestatario della CIE è minore il delegato al ritiro è obbligatoriamente il genitore o chi ne fa le veci.

COME SI FA AD OTTENERE LA CIE PER I MINORI?

 

- Per il rilascio del documento d’identità del minore è necessaria la presenza del minore e dei genitori.

- Qualora uno dei due genitori non possa essere presente è sufficiente la presenza di un solo genitore presentando allo sportello il modulo di assenso del genitore assente con allegata la copia del documento d’identità (il modulo si trova in calce alla pagina).

- I minori possono ottenere la CIE fin dalla nascita.

- Sulla CIE dei minori di anni 14 è possibile scrivere il nome dei genitori, previo consenso degli stessi.

 

COME FA IL GENITORE DIVORZIATO, SEPARATO O NON CONVIVENTE AD OTTENERE LA PROPRIA CIE?

 

Il genitore di figlio minore, separato, divorziato o comunque non convivente con l’altro genitore, per ottenere la propria CIE deve presentare il modulo di assenso dell’altro genitore (il modulo si trova in calce alla pagina).

 

IDENTITA' DIGITALE (PIN E PUK)

La CIE è uno strumento che consente di attivare servizi on-line al pari dello SPID. 

Qualora venisse smarrito il codice PIN è possibile richiedere la ristampa dei codici (il modulo si trova in fondo alla pagina).

È necessario presentarsi PERSONALMENTE allo sportello per ottenere le prime 4 cifre. Le altre 4 cifre verranno comunicate tramite posta elettronica.

Il cittadino può provvedere autonomamente al recupero del PUK seguendo le istruzioni del seguente link https://www.cartaidentita.interno.gov.it/info-utili/recupero-puk/. 

 

E ... LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA?

 

LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA NON VIENE PIÙ RILASCIATA.

La carta di identità cartacea è stata sostituita dalla nuova carta di identità elettronica e viene attualmente rilasciata SOLO AD ALCUNI CITTADINI AIRE, residenti nei Paesi nei quali il Consolato italiano non rilascia ancora la CIE (https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/rilascio-e-rinnovo-allestero/)

È possibile anche il rilascio in casi di comprovata necessità ed urgenza, che vengono valutati dall'ufficio, previa presentazione del modulo (il modulo si trova in calce alla pagina).

Il costo del documento è di € 6,00 euro.

NORMATIVA

 

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43
  • Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica"
  • Decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 "Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti"
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale"
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999 n.437 "Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico"
  • Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni
  • Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (reg. esecuzione Tulps)
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 3.