Ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) "a decorrere dal 2021 il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" è istituito dai comuni e sostituisce:
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- l'imposta comunale sulla pubblicità,
- il diritto sulle pubbliche affissioni,
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA denominato semplicemente CANONE è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone è disciplinato da apposito regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 1/03/2021. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di spazi pubblici e tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale debbono essere preventivamente autorizzata con formale atto. Alcune occupazioni ed alcune esposizioni pubblicitarie sono onerose, altre sono esentate dal pagamento del canone. La domanda per l'occupazione di spazi pubblici e/o per le esposizioni pubblicitarie dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'occupazione/esposizione. L'Ufficio Tributi ha predisposto un modello per la domanda di occupazione ed un modello per quello dell'esposizione pubblicitaria. Nel caso in cui si abbia contestuale occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria (ad esempio un gazebo con roll-up/espositore pubblicitario che pubblicizzi il prodotto esposto) dovranno essere compilati entrambi i modelli, nelle parti interessate, e presentati come fossero un'unica domanda.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del sopracitato regolamento, la domanda di autorizzazione per le esposizioni pubblicitarie non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- locandine;
- pubblicità su veicoli;
- distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali.
Se l'occupazione è effettuata da associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e da ogni altra associazione non avente fine di lucro, fino ad una superficie massima di 10 metri quadrati, l'occupazione è esclusa dal pagamento del canone e soggetta a semplice comunicazione preventiva al Comune da inoltrarsi almeno 3 giorni antecedenti l'occupazione stessa.
La domanda e la comunicazione vanno presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Vigodarzere per la necessaria registrazione con una delle seguenti modalità:
- via pec all'indirizzo vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net;
- via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.vigodarzere.pd.it;
- a mezzo servizio postale;
- consegnandole a mano all'Ufficio Protocollo.