La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’attribuzione automatica del solo cognome paterno ai figli e alle figlie (sentenza n. 131 del 27.04.2022), stabilendo che il cognome del/la figlio/a deve comporsi con i cognomi dei genitori (paterno + materno o materno + paterno), nell’ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
In mancanza di accordo è necessario l’intervento del giudice.
E’ previsto un intervento del legislatore per normare alcuni effetti derivanti dalla sentenza, quindi la necessità che i/le figli/e degli stessi genitori abbiano lo stesso cognome, come anche la necessità di evitare il meccanismo di moltiplicazione dei cognomi col procedere delle generazioni.
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