Limitazioni del traffico stagione invernale 2022/2023

Data di pubblicazione:
03 Ottobre 2022
Limitazioni del traffico stagione invernale 2022/2023

Si comunica che è stata emanata l'ordinanza n. 64 DEL 21/11/2022 relativa ai PROVVEDIMENTI TEMPORANEI FRA CUI LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023.

In allegato il testo con i provvedimenti e le limitazioni e la relativa planimetria.


IL SINDACO


VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 60 del 02/04/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;
- il Decreto Legislativo 03/08/2007 n. 152 “Attuazione della direttiva 2004/17/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”;
- il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria pulita in Europa” che stabilisce, tra l’altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 μg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l’ambiente nel suo complesso;


PRESO ATTO che:


- con deliberazione n. 799 del 28/03/2003 la Regione Veneto ha classificato, in via provvisoria, i Comuni della regione in zona A, B, o C in base alla criticità degli inquinanti, ai valori limite delle concentrazioni previsti dalla normativa, al numero di abitanti e alla densità abitativa;
- con deliberazione n. 57 dell’11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 per identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di Bacino Padano, al fine di rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente legislazione;
- con deliberazione n. 3195 del 17/10/2006 la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione basata sulla densità emissiva di ciascun Comune (t/a Km2);
- con deliberazione n. 2130 del 23/10/2012 la Regione Veneto ha approvato l’aggiornamento della zonizzazione regionale, in vigore dall’01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

CONSIDERATO altresì che la Regione Veneto, nel perseguire una politica di riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare del particolato Pme del benzo(a)pirene ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il “nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'ambiente.
DATO ATTO che con la nuova zonizzazione del territorio regionale basata sulla densità emissiva di ciascun Comune, il Comune di Vigodarzere che ha una densità emissiva di inquinanti tra 7 e a 20 t/a per Km2 , è stato classificato come “A1 Provincia”;
RICHIAMATE le seguenti DGRV:
- DGRV n. 1908/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria" che approva la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento dell’aria.
- DGRV n. 1909/2016 Approvazione “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10”;
- DGRV n. 836/2017 Approvazione del “nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
- DGRV n. 1500/2018 del 16/10/2018 cha dà facoltà ai sindaci di graduare, con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche locali, l’attuazione nel tempo delle diverse misure contro l’inquinamento;
- DGRV n. 238 del 02/03/2021 Approvazione “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della corte di Giustizia Europea”;
- DGRV n. 1089 del 09/08/2021 Approvazione “Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure stabilite dalla DGR n. 238/2021;
PRESO ATTO altresì che ARPAV, con nota prot. 2022/0028877/U del 28/03/2022 ha comunicato che in data 26.03.2022, nella stazione di Padova-Mandria è stato superato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM 10, previsto dall’allegato XI del D.Lgs 155/2010;
VISTO l’esito dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (T.T.Z.), riunitosi il 25/07/2022 che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell’agglomerato, dove si è preso atto delle misure per la prossima stagione invernale 2022-2023 previste dall’Accordo e specificate nel suddetto incontro del C.I.S, relative oltre al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;
SENTITI gli Uffici Lavori Pubblici e di Polizia Locale;
VISTI:
- il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 182 comma 6 bis;
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”; di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, comma 1 lettera b), 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- il Piano comunale di azione, tutela e risanamento dell’atmosfera adottato con delibera G.C. n. 31 del 03/05/2011 e approvato dalla Provincia di Padova con delibera G.P. n. 197 del 06/10/2011;


O R D I N A

1) con decorrenza dalla data di pubblicazione al 30/04/2023 le seguenti LIMITAZIONI PER L’INTERO TERRITORIO COMUNALE:


1.1 LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO VERDE”
a) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali ed edifici pubblici;
b) il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del DM Ambiente del 07.11.2017 n. 186), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
c) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.L.gs 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
d) divieto di combustione all’aperto di residui vegetali;
e) - obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami;
- interramento delle superfici di suolo oggetto dell’applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;

1.2 LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ARANCIONE”
a) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali e uffici pubblici;
b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
c) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.L.gs 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
d) divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
e) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/22 al 15/04/23);
f) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);


1.3 LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ROSSO”
a) la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
c) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
d) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” (secondo la classificazione del Decreto n. 186 del 07/11/2017), (misura permanente);
e) Divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni  all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/22 al 15/04/23);
g) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
2) con decorrenza dalla data di pubblicazione al 30/04/2023 le seguenti LIMITAZIONI DEL TRAFFICO riferite al solo CENTRO ABITATO DI VIGODARZERE (PD) come raffigurato
nell’allegato B:
2.0 NESSUNA ALLERTA – “SEMAFORO VERDE” (nessun superamento misurato nella stazione di
riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai
punti successi).
2.1 LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ARANCIONE” (dopo 4 giorni consecutivi di superamento
del valore limite giornaliero di 50 microg./mc di PM10) :
a) blocco dei veicoli alimentati a benzina “No-kat” (Euro 0) ed Euro 1;
b) dei veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2;
c) dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
2.2 LIVELLO ALLERTA – “SEMAFORO ROSSO” attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da Arpav.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo:
a) blocco dei veicoli alimentati a benzina “No-kat” (Euro 0) ed Euro 1;
b) dei veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
c) dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
d) Veicoli commerciali alimentari a gasolio di categoria inferiore a Euro 3;
3) DISPOSIZIONI TEMPORANEE nei periodi dal 15 ottobre 2022 al 17 dicembre 2022 e dal 7 gennaio 2023 al 30 aprile 2023, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, nelle seguenti aree:
 LIMITAZIONI RIFERITE ALL’INTERO TERRITORIO COMUNALE come descritto al punto 1;
 LIMITAZIONI DEL TRAFFICO RIFERITE AL SOLO CENTRO DI VIGODARZERE come descritto al punto 2, evidenziato nella planimetria allegata sub. lett. B;
4) DEROGHE DAL DIVIETO PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI VEICOLI A MOTORE
a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti;
veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l’acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
h) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Vigodarzere;
k) veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
l) veicoli classificati come “trasporti specifici”, o ad “uso speciale” o “mezzi d’opera” come definiti all’art. 54 del Codice Della Strada lettere f), g) e n) o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;
m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
q) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti;
r) autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del Codice della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 Diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
w) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell’infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori (consigliato il car pooling compatibilmente con le disposizioni Covid);
aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, compatibilmente con le disposizioni Covid, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
bb) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun allerta (colore verde) e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da sabato 17/12/22 a domenica 08/01/23;
cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
dd) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii);
ee) E’ consentita la circolazione di Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione ed in attesa della consegna del nuovo mezzo” (da comprovare mediante copia dell’atto di acquisto);
ff) Veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 Kw, condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione del documento di identità, limitatamente ai periodi di livello “Nessuna allerta – Colore Verde”.
5) nel periodo dal 15 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore
acceso;

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.
L’Ufficio Lavori Pubblici/Manutenzioni del Comune porterà a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l’applicazione di adeguata segnaletica, in conformità alle modalità previste dal regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s., nonché con la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.


AVVERTE CHE:


Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sosti ovvero effettui una fermata operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all’art.7 comma 1 lettera B) e dall’art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A norma dell’art. 3, comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell’art. 8 della L. 241/1190 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici arch. Igor Callegari.
Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.
 

IL SINDACO
ON. ADOLFO ZORDAN

Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 01 Giugno 2023