INFORMATIVA IMU PER L'ANNO 2023

Data di pubblicazione:
03 Maggio 2023
INFORMATIVA IMU PER L'ANNO 2023

 

INFORMATIVA IMU PER L’ANNO 2023

Per il calcolo dell’imposta si devono utilizzare le aliquote adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3.03.2023 (confermativa delle aliquote del 2022).

TIPOLOGIA IMMOBILE

SOGGETTO PASSIVO: UNICA DEFINIZIONE

ALIQUOTE

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) e relativa pertinenza C2, C6, C7, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e residenza anagrafica (presentare dichiarazione ministeriale IMU)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imposta deve essere pagata da coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, superficie

8,6 per mille

Aree fabbricabili

9,4 per mille

Terreni agricoli:

reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente  135

9,4 per mille

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,0 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ognii caso locati

0,0 per mille

Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alla categoria D

9,4 per mille (di cui 7,6 per mille è riservata allo Stato e 1,8 per mille al Comune)

Altri fabbricati, diversi dalle categorie precedenti (rientrano anche gli Aire)

9,5 per mille

Abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

6,0 per mille – inoltre spetta detrazione fissa di euro 200,00

Si ricorda che per abitazione principale si intende:

l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare; in cui il possessore deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente.

NON SI PAGA IMU PER:

  1. Abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale ossia un C/2, un C/6 e un C/7);
  2. Abitazione (unico immobile posseduto) non concessa in locazione, in proprietà del personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia (escluse sempre le abitazioni classificate catastalmente in A/1, A/8 e A/9;

Non pagano poi i fabbricati che con nostro regolamento sono stati equiparati ad abitazione principale:

  • immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che il fabbricato non risulti locato;

A partire dal 2016 con la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte alcune variazioni in materia di IMU.

    1. esenzione terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) iscritti nella previdenza agricola;
    2. riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze (ad eccezione per le categorie catastali A1/, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retto entro il primo grato (genitori-figli) alle seguenti condizioni:
  • che il contratto di comodato sia registrato all’Ufficio del Registro (Agenzia Entrate);
  • che il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, oltre alla abitazione concessa in comodato ed alla propria abitazione principale (non di lusso) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. L’articolo 3-quater del decreto-legge 30/04/2019, n. 34, ha abolito l’obbligo della presentazione della dichiarazione IMU. Si consiglia comunque caldamente di informare l’Ufficio Tributi nel caso si usufruisca di tale agevolazione.

 Casi di non applicabilità della riduzione:

  • se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
  • se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
  • se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
  • se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione

QUANDO SI VERSA:  Tutto entro il 16 giugno 2023 oppure in due soluzioni:

 1) Acconto entro il 16 giugno 2023 

2) Saldo entro il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre è sabato)

COME  E DOVE SI VERSA:

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo.

Descrizione

Codici tributo Comune

Codice Tributo Stato

IMU su abitazione principale e relative pertinenze

3912

 

IMU per terreni agricoli

3914

 

IMU per aree edificabili

3916

 

IMU per altri fabbricati

3918

 

IMU per gli immobili classificati nel gruppo D

3930 (per la sola quota incremento)

3925

 

L’importo minimo totale annuo dell’imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento è pari a 12,00 euro.

Il codice ente per il Comune di Vigodarzere è L892.

In caso di ravvedimento operoso, ossia versamento spontaneo oltre il termine, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.

Indicazioni per la compilazione del modello F24:

sezione da utilizzare: “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

nello spazio “codice ente”: indicare L892

nello spazio “Ravv.” barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento (pagamento con ritardo)

nello spazio “Acc” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto

nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe

nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili

nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso di ravvedimento indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

DICHIARAZIONE:

Per l’anno d’imposta 2023 la dichiarazione, nei casi previsti, deve essere presentata entro il 30 giugno 2024, utilizzando il modello ministeriale.

CALCOLO:

Per il calcolo dell’imposta IMU per l’anno 2023 è possibile utilizzare il programma informatico disponibile sul sito del Comune di Vigodarzere.

Ultimo aggiornamento

Sabato 20 Aprile 2024